Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione).

      1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei

 

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componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno in un ramo del Parlamento.
      2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, di intesa tra loro, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti.
      3. La Commissione nella prima seduta elegge al proprio interno il presidente, un vicepresidente e un segretario.
      4. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, in caso di parità di voti è proclamato eletto il componente con maggiore anzianità parlamentare. In caso di parità di voti tra deputati e senatori di pari anzianità parlamentare, è proclamato eletto il senatore più anziano di età.
      5. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla data della sua costituzione; il termine può essere prorogato, per una sola volta, per non più di un anno, dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, su motivata richiesta della Commissione stessa.